In materia di licenziamento collettivo, con sentenza n. 24990 del 6 novembre 2013 , la Corte di Cassazione ha affermato che non è necessario, ai fini degli obblighi di cui all’art 4, comma 3, legge n. 223/1991, che il datore di lavoro indichi nella comunicazione di avvio della procedura l’impossibilità di adozione di tutti i rimedi astrattamente ipotizzabili alternativi al licenziamento, restando riservato all’eventuale esame congiunto di cui al successivo comma 5 l’esame della possibile diversa utilizzazione del personale, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.