Il Tribunale di Viterbo, con ordinanza del 4 luglio 2016, sulla scorta dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha ribadito il principio secondo cui in caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve interessare l’intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore, in base al criterio legale delle esigenze tecnico – produttive di cui all’art. 5 L. 223/1991, nell’ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione.
Ciò premesso, nel caso di specie, è stato ritenuto illegittimo, per violazione dei criteri di scelta, un licenziamento comminato all’esito di una procedura di mobilità, ex art. 4 e 24 L. 223/1991, in cui era stato deciso di sopprimere l’Ufficio Qualità appartenente all’Area Amministrazione, in quanto il dipendente licenziato era stato individuato non sulla base di elementi oggettivi preventivamente individuati ed a seguito di una comparazione di tutti i responsabili dell’Area, svolgenti identiche mansioni, ma solo in base ad una valutazione soggettiva e discrezionale, quale la presunta inidoneità del suddetto lavoratore ad occupare i ruoli dei restanti “responsabili di funzione” dell’Area Amministrazione, a causa di pregressi rilievi disciplinari.