Con la sentenza n. 16214 del 3 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il patto di prova deve essere accettato dal dipendente in forma scritta, a pena di invalidità dell’eventuale licenziamento intimato alla scadenza del relativo periodo, e non può essere prorogato in costanza di rapporto, essendo possibile stabilire la sua durata soltanto all’interno del contratto di assunzione.
La Suprema Corte ha altresì precisato che il patto di prova non può essere concordato verbalmente atteso che la forma scritta è espressamente richiesta dall’art. 2096 c.c. non soltanto ai fini della prova (ad probationem), ma anche ai fini della validità dell’atto (ad substantiam).