In tema di distacco, con sentenza n. 46180 del 18 novembre 2013 , la Corte di Cassazione, Sez. Penale, confermando la sentenza di merito, ha ritenuto che costituisce reato ai sensi dell’art. 18, comma 5 bis D.Lgs. n. 276/2003, utilizzare un distacco fittizio al fine di eludere il divieto di subappalto. Nel caso in esame, è stato condannato il presidente di una società, vincitrice di un appalto, che, non avendo il know how al proprio interno per portare a termine l’opera, aveva utilizzato il personale specializzato di un’altra azienda (fornendo come pretesto al distacco la formazione per l’apertura di un futuro cantiere) al fine di eludere il divieto di subappalto e in difetto di autorizzazione del committente.