La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14337 del 13 luglio 2016, ha enunciato il principio secondo cui sono valide le clausole della contrattazione collettiva che escludano dalla retribuzione utilizzata per il calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario le voci retributive che compensino particolari modalità della prestazione lavorativa ovvero disagi specifici o situazioni particolari meritevoli di tutela, anche se erogate con continuità.
Nel caso specifico, i lavoratori chiedevano che, nella base di calcolo della maggiorazione per lavoro straordinario, fossero computate anche le indennità per lavoro domenicale e il premio presenza. La Corte, nel respingere il ricorso, ha evidenziato che dette voci retributive non sono parte della “normale” retribuzione e che, pertanto, la loro esclusione dalla base di calcolo ad opera della contrattazione collettiva è legittima.