Con sentenza n. 14019 dell’8 luglio 2016, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla portata dell’art. 3, comma 5, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla l. 19 dicembre 1984, n. 863, in materia di contratti di formazione e lavoro, a mente del quale “il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato”.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che “l’equiparazione suddetta opera anche come una clausola di non discriminazione”, nel senso che “il lavoratore, una volta inglobato nella sua anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro, non può più essere discriminato in ragione del fatto che una porzione della sua anzianità di servizio è tale solo in forza dell’equiparazione legale suddetta”. Detta equiparazione, tuttavia, spiega i suoi effetti esclusivamente con riguardo agli emolumenti, di fonte legale o collettiva, che trovano il loro fondamento nell’anzianità di servizio maturata dall’interessato (ad es. scatti di anzianità, trattamento di fine rapporto, ecc.), e non invece anche in relazione alle attribuzioni non correlate alla stessa (ad es. assegni personali).