Riorganizzazione aziendale e licenziamento per giustificato motivo oggettivo

La Corte di Cassazione, con sentenza del 1° luglio 2016 n. 13516, ha affermato che, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il controllo giurisdizionale, per non sconfinare in valutazioni di merito che si sovrappongano a quelle dell’imprenditore, deve limitarsi alla verifica che il recesso sia dipeso da genuine scelte organizzative di natura tecnico-produttiva e non da non pretestuose ragioni atte a nasconderne altre concernenti esclusivamente la persona del lavoratore licenziato.

Facendo applicazione di tale unanime principio giurisprudenziale, i Giudici di legittimità hanno affermato che una scelta di modifica dell’organizzazione produttiva deve pur sempre essere alla base del licenziamento per soppressione del posto di lavoro, per cui non sarebbe giustificato il licenziamento di un dipendente anziano e più costoso per sostituirlo con uno giovane meno costoso, perché ciò non consegue ad una effettiva modifica organizzativa che può anche consistere nel progetto di distribuire le mansioni relative alla posizione soppressa tra gli altri dipendenti.