La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 29 giugno 2016, n. 439 ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento di un dipendente (nel caso di specie, un pilota di aereo) intimatogli per avere scritto nella mailing list del sindacato di categoria delle frasi che, ad avviso del datore di lavoro, istigavano gli altri dipendenti all’inosservanza degli obblighi contrattuali.
In particolare, secondo la Corte d’Appello, i messaggi inviati nell’ambito della mailing list riservata ai piloti iscritti al sindacato, costituiscono corrispondenza epistolare privata, tutelata, pertanto, dal diritto di segretezza.
Ciò detto, la Corte, in linea con la pronuncia di primo grado, ha ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva rispetto al comportamento tenuto dal dipendente, considerata non solo l’anzianità di servizio ultraventennale e regolare del dipendente ma, soprattutto, il contesto sindacale caratterizzato da forti rivendicazioni e conflitti con i vertici aziendali.