Il licenziamento per scarso rendimento tra giustificato motivo ed illegittima ritorsione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12592 del 17 giugno 2016, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ritorsivo il licenziamento intimato ad un lavoratore a causa delle sue reiterate assenze per malattia.

La Corte non ha smentito il principio precedentemente espresso (Cass. 18678/2014), in base al quale le reiterate assenze possono configurare, valutate complessivamente le attività del lavoratore, una violazione della diligente collaborazione e, pertanto, giustificare il licenziamento. Tuttavia, la prova del grave inadempimento e della irricevibilità della prestazione incombono sul datore di lavoro.

Nel caso di specie, il datore di lavoro non aveva provato che la condotta del lavoratore avesse determinato grave nocumento all’organizzazione del lavoro (come indicato nella lettera di licenziamento) e, pertanto, il licenziamento è stato ritenuto ritorsivo, perché mera reazione alla fruizione di un diritto (assenza per malattia) da parte del lavoratore.