La Corte di Cassazione con sentenza n. 13057 del 23 giugno 2016, ha confermato le sentenze di merito che avevano condannato il datore di lavoro a versare all’INPGI i contributi calcolati sulle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo in base ad accordi raggiunti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Secondo la Corte, l’incentivo all’esodo è sicuramente tale solo se concordato prima della risoluzione del rapporto di lavoro. La sua funzione, infatti, è favorire la risoluzione del rapporto di lavoro e, pertanto, non può essere concordato a rapporto già risolto.
Le somme erogate sulla base di accordi stipulati successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, a fronte delle rinunce espresse dei lavoratori a differenze retributive, diversa qualificazione etc.. hanno pertanto natura retributiva e sono assoggettate a contribuzione, non essendo sufficiente ad evitare l’imponibilità contributiva, il titolo formalmente adottato dalle parti di un incentivo all’esodo.