Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13722 del 6 luglio 2016, hanno affermato che il termine di decadenza, previsto per proporre opposizione avanti al Tribunale avverso la delibera di esclusione del socio, è applicabile anche nell’ipotesi di presenza di una clausola compromissoria nello statuto della cooperativa. I Giudici della Suprema Corte sono giunti all’affermazione di tale principio di diritto sul presupposto della natura giudiziale dell’arbitrato rituale, che costituisce un metodo di risoluzione della controversia alternativo rispetto a quella giudiziale, a cui va esteso l’effetto interruttivo della domanda al termine di decadenza.
Nel caso di specie, è stato dichiarato nullo il lodo arbitrale che aveva ritenuto incompatibile nel procedimento arbitrale il termine decadenziale previsto dall’art. 2527 terzo comma c.c., ratione temporis applicabile (attuale art. 2533 c.c.), in quanto, sulla base dei principi sopra dedotti, la previsione all’interno dello Statuto della cooperativa di una clausola compromissoria non consente di ritenere derogato il termine di decadenza, previsto per l’impugnazione della delibera di esclusione del socio.