La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12820 del 21 giugno 2016, si è espressa in ordine all’interpretazione dell’art. 69 del d.lgs. n. 276/2003 (nel testo vigente all’epoca dei fatti, anteriormente all’interpretazione autentica fornita dalla cd. legge Fornero), il quale – nel disporre che “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto […] sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto” -, sanciva, in caso di assenza del progetto, una presunzione di subordinazione, senza, tuttavia, determinare la natura relativa o assoluta della stessa.
La Suprema Corte ha optato per la seconda soluzione stabilendo che “il giudice può solo verificare l’esistenza nel caso concreto del progetto e nel caso in cui l’analisi porti ad escludere il progetto dovrà considerare il rapporto di natura subordinata”, con la conseguenza che al datore di lavoro non è consentito di provare la natura autonoma dei rapporti di collaborazione posti in essere.