La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12910 del 22 giugno 2016, in merito al principio di proporzionalità tra l’infrazione commessa e la sanzione disciplinare applicata, ha affermato che se la violazione del lavoratore corrisponde a una prassi ben comune e consolidata all’interno dell’azienda, il licenziamento disciplinare allo stesso intimato sulla base della prassi medesima è da considerarsi sproporzionato e, per l’effetto, illegittimo.
Nella specie ai lavoratori interessati era stata contestata la falsificazione dei dati di produzione e di magazzino al fine di far emergere una produttività maggiore di quella reale. La Corte di legittimità ha confermato la sentenza dei giudici di merito che avevano ritenuto che la condotta contestata era ben nota e tollerata dall’azienda (e che anzi essa stessa impartiva direttive al riguardo) e, quindi, il licenziamento si palesava sproporzionato.