Legittimo il licenziamento per accesso indiscriminato al social network

Il Tribunale di Brescia con sentenza n. 782 del 13 giugno 2016, ha statuito la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad una lavoratrice per aver utilizzato indiscriminatamente il computer aziendale attraverso l’accesso alla propria pagina facebook durante l’orario di lavoro (circa seimila accessi al social network ed altre pagine web personali in diciotto mesi).

Il Tribunale, ha chiarito come un siffatto comportamento leda la fiducia del datore di lavoro, avendo la lavoratrice costantemente e per lungo tempo sottratto ore alla prestazione di lavoro ed avendo utilizzato impropriamente lo strumento di lavoro. Il Tribunale, ha altresì precisato che nella specie non vi è stata alcuna violazione della “privacy” della lavoratrice poiché il datore di lavoro si è limitato a stampare la cronologia ed il tipo di accesso ad internet dal computer aziendale (che non richiede, quindi, l’installazione di alcun dispositivo di controllo) né tantomeno vi è stata una violazione dell’art. 4 della Legge 300/1970, trattandosi non di attività di controllo della produttività ed efficienza nello svolgimento dell’attività lavorativa ma attinente a condotte estranee alla prestazione.