Con sentenza del 27 novembre 2013, n. 26519, la Suprema Corte ha affermato, in ordine al contenuto della lettera di invito alla reintegrazione in servizio del lavoratore illegittimamente licenziato, che la stessa deve essere sufficientemente specifica non essendo al riguardo adeguata la mera manifestazione di una generica disponibilità del datore di lavoro a dare esecuzione al provvedimento di reintegrazione. In particolare, la Corte ha precisato che “è necessario, sia pur senza forme solenni, un invito concreto e specifico a rientrare in azienda, nel luogo e nelle mansioni originarie ovvero in altre, se ricorrano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Nella fattispecie in esame, invece, la Società datrice di lavoro, pur avendo invitato il lavoratore a riprendere servizio nel termine imposto dalla citata norma, non aveva fornito al lavoratore “i dovuti (in quanto finalizzati a consentire al lavoratore il consapevole esercizio dei propri diritti) chiarimenti in ordine alla posizione lavorativa offerta in seguito ad un invito datoriale privo di specificità”.