Con la Circolare n.99 del 13 giugno 2016 l’Inps, in materia di assunzioni di lavoratori disabili ha chiarito gli interventi di modifica introdotti dall’articolo 10 del D.lgs. n.151/2015 all’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n.68 che reca le norme per il diritto al lavoro dei disabili. In particolare, per tutte le assunzioni di lavoratori con disabilità effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016 da datori di lavoro privati o da Enti Pubblici Economici (EPE), viene previsto un incentivo economico la cui misura e durata variano in base alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, alla riduzione della capacità lavorativa del neoassunto e alla tipologia di rapporto di lavoro.
Il godimento dell’incentivo economico viene subordinato alla sussistenza di una serie di condizioni, tra cui la regolarità contributiva, l’osservanza delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro, degli accordi e contratti collettivi nazionali e degli accordi di secondo livello e di un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione.