Il Ministero del Lavoro, con la direttiva del 25 gennaio 2007, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al comma 1189 dell’art. 1 della cd. Legge finanziaria per il 2007 (la n. 296/2006), in materia di mobilità lunga. Premesso che la funzione primaria della norma contenuta nel comma appena richiamato “è quella di evitare impatti traumatici sull’occupazione derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi, modifica degli assetti societari”, è stato deciso, al fine di evitare concessioni di micro-numeri di mobilità lunga destinati di per sé a non determinare risultati efficaci rispetto alle finalità perseguite, che debba essere adottato un criterio selettivo basato “sull’entità delle ricadute occupazionali che scaturiscono dalla sua applicazione e conseguentemente il criterio stesso debba essere tale da consentire il contenimento dell’impatto traumatico sull’occupazione derivante dai processi aziendali sopra ricordati. E’ evidente, pertanto, che la dimensione dell’organico non può non assurgere a criterio di priorità nella concessione dei benefici, in quanto la gravità delle ricadute occupazionali dei processi aziendali sopra indicati è strettamente collegata alle dimensioni occupazionali dei gruppi di imprese o delle imprese”.