Con sentenza n. 11860 del 9 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio più volte espresso, secondo il quale “deve escludersi che, ove un determinato comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, essa possa formare oggetto di una autonoma e più grave valutazione da parte del giudice”.
Nella fattispecie, i Giudici di legittimità hanno ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore sulla base di un’infrazione cui il contratto collettivo ricollegava, invece, una sanzione solo conservativa.