La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12095 del 13 giugno 2016, ha precisato che, nell’ambito di un licenziamento collettivo, l’incompletezza della comunicazione da eseguirsi nella fase conclusiva della procedura – prescritta ai sensi dell’art. 4, co. 9 L. 223/91 – integra una violazione della procedura “formale”, rientrante dunque nell’ambito della tutela di tipo esclusivamente indennitario piuttosto che di quella di tipo reintegratorio, come disciplinato dall’art. 5, co. 3, L. 223/91, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1 co. 46 L. 92/12 (cd. Legge Fornero).
Nel caso di specie, era stata effettuata una comunicazione ex art. 4, co. 9 L. 223/91 incompleta, in quanto, pur essendo stata redatta una graduatoria dei profili in esubero, contenente i nominativi di tutti i lavoratori, non erano stati tuttavia indicato per ciascun lavoratore, né i singoli punteggi loro attribuiti in applicazione dei criteri di scelta, né il punteggio finale dagli stessi conseguito. Tali vizi della comunicazione, secondo la Suprema Corte, non rientrano dunque nella “violazione dei criteri di scelta”, bensì nella “violazione della procedura” e danno, quindi, luogo alla tutela indennitaria compresa tra le 12 e 24 mensilità.