La Suprema Corte con sentenza n. 12102 del 13 giugno 2016, ha ribadito che il lavoratore può legittimamente rifiutare di svolgere singoli compiti non conformi alla propria qualifica ma non può, solo per questo, rifiutare qualsiasi prestazione lavorativa a fronte del regolare pagamento da parte del datore di lavoro della retribuzione e della contribuzione previdenziale.
In particolare, nel caso di specie, il lavoratore aveva rifiutato di svolgere le mansioni assegnate perché ritenute appartenenti al livello contrattuale inferiore.
Nella specie, i Giudici di legittimità hanno ritenuto sproporzionato il rifiuto opposto del lavoratore di svolgere qualsivoglia prestazione lavorativa, ritenendo, quindi, legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dal datore di lavoro.