Il Giudice del Lavoro di Milano, con sentenza n. 216 del 24 gennaio 2007, ha statuito, in pieno accordo con l’art. 15 S.L., che il licenziamento irrogato al lavoratore che, per rafforzare le proprie pretese retributive, minacciava di rivolgersi al sindacato, è da considerarsi nullo in quanto discriminatorio. Inoltre, il giudicante, rilevando che l’interruzione del contratto di apprendistato antecedente alla scadenza del termine era priva dei requisiti di giusta causa e di giustificato motivo, ha ammesso che l’apprendista potesse richiedere il risarcimento del danno per mancata formazione. Tuttavia il giudice meneghino, rigettando le richieste risarcitorie del ricorrente, perché carenti di prova, ha ricordato che “qualsiasi danno non può essere ritenuto in re ipsa, ma necessita prova sulla sua effettiva esistenza e sul nesso causale fra il comportamento illegittimo datoriale ed il danno del lavoratore.”