La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale rispondendo, in data 21 dicembre 2006, alla istanza di interpello formulata dalla Regione Friuli Venezia Giulia in merito alla possibilità che in materia di apprendistato professionalizzante, possa essere ridotto, in particolari casi di crediti formativi individuali, il monte di 120 ore annue di formazione formale fissato dal D. Lgs. 276/2003, ha precisato che il dettato normativo pone solo l’obbligo del rispetto del monte ore minimo di 120 ore annue, ferma restando l’autonomia della contrattazione collettiva e del legislatore regionale nell’individuazione di modalità e di forme di articolazione delle ore di formazione. Per quanto attiene poi alla valutazione di eventuali crediti formativi all’inizio del rapporto di apprendistato, deve ritenersi che eventuali competenze professionali di cui l’apprendista sia già in possesso all’inizio del rapporto non consentano una decurtazione del monte ore complessivo di formazione, ma al più possano incidere sulla distribuzione delle ore di formazione fra le varie materie e discipline.