La Corte di Cassazione, ponendosi in controtendenza rispetto al precedente orientamento, con sentenza n. 43 del 5 gennaio 2007, ha stabilito che il provvedimento di trasferimento non deve necessariamente recare l’indicazione dei motivi e che non sussiste l’obbligo dell’azienda di rispondere alla richiesta in tal senso avanzata dal lavoratore, dal momento che non è prescritto, per il provvedimento di trasferimento, alcun onere di forma, fermo restando l’onere probatorio del datore di lavoro di dimostrare in giudizio le circostanze che giustificano il trasferimento, ai sensi dell’art. 2103 c.c.