Con la sentenza n. 21693 del 10 ottobre 2006, la Suprema Corte è tornata a decidere una fattispecie in materia di qualificazione del rapporto di lavoro (ufficiali di riscossione, privi di contratto di lavoro, che chiedevano il riconoscimento della natura subordinata del proprio rapporto di lavoro). In concreto ha statuito che “elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione intesa questa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell’organizzazione aziendale e coordinamento con l’attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma delta retribuzione), che (..) possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l’apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull’atteggiarsi del rapporto”.