Con la Circolare n.1 del 3 gennaio 2007 l’Inps, a seguito dell’emanazione della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 118 del 30 ottobre 2006, ha chiarito che anche ai lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi beneficiare della previsione agevolativa di cui all’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR e, pertanto, detti buoni pasto non concorrono, quali compensi in natura, nei limiti di 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile fiscale e contributiva del lavoratore assunto con contratto a tempo parziale.