Il vice direttore amministrativo di un ospedale che, impossibilitato a godere di n. 26 gg. di ferie nel 1994 per causa a sé non imputabile, non ha neppure ricevuto il compenso sostitutivo, ha presentato nel 2000 ricorso contro l’Azienda sanitaria territorialmente competente. Il TAR Puglia, sezione di Lecce, con la sentenza del 5 dicembre 2006, ha riconosciuto fondate le pretese del ricorrente, dal momento che, in applicazione dell’art. 36, co. 3, Cost., “la mancata fruizione del diritto alle ferie annuali fa sorgere in capo ai lavoratori il diritto a percepire la predetta indennità sostitutiva (equivalente alla somma stabilita per le normali giornate lavorative), in quanto la funzione essenziale del periodo feriale è quella di ritemprare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro (e di soddisfare le esigenze ricreative, culturali, affettive e familiari)”.