La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 406 del 7 dicembre 2006 ha giudicato legittima la Legge della Regione Toscana n. 20 del 1° febbraio 2005, in materia di educazione, istruzione, orientamento professionale e lavoro, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva impugnato per violazione dell’art. 117, co. 2, lett. l) Cost., dal momento che la stessa legge era stata infondatamente ritenuta lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile nonché di alcuni principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro, da considerare standard uniformi sull’intero territorio nazionale. Durante il giudizio davanti alla Consulta sono state esaminate alcune disposizioni della suddetta legge regionale potenzialmente incidenti sul sistema di competenze Stato e Regioni in materia di regolamentazione dell’apprendistato (indicazione dei criteri e requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese; disciplina delle modalità organizzative e di erogazione dell’attività formativa esterna per i diversi tipi di apprendistato) e della somministrazione di lavoro (istituzione dell’albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione Toscana).