La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25210 del 28 novembre 2006, nel puntualizzare che il quinto comma dell’art. 18 L. 300/1970 – che attribuisce al lavoratore illegittimamente licenziato la facoltà di chiedere al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, un’indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro – si limita a fissare un termine di decadenza per l’esercizio dell’opzione ma non stabilisce affatto un dies a quo in relazione all’attivazione di quel potere, ha sancito che deve ritenersi pienamente valida ed efficace l’opzione per l’indennità sostitutiva esercitata prima del deposito della sentenza che ha accertato l’illegittimità del licenziamento disponendo la reintegrazione.