Con la sentenza n. 22050 del 13 ottobre 2006, la Corte di Cassazione, nel confermare l’orientamento condiviso dai giudici territoriali nelle precedenti fasi di merito, ha stabilito che il “compenso forfetario per eventuale straordinario”, corrisposto ai lavoratori per oltre vent’anni ed in misura diversa per ciascun lavoratore, costituisce in realtà un superminimo e, come tale, risulta intangibile.