Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1051 del 18 gennaio 2006, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro inter partes non avendo la Società datrice di lavoro adempiuto all’onere di provare di avere effettuato la prescritta valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994 richiesta dall’art. 3, lettera d) del D.Lgs. n. 368/2001.