La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18605 del 28 agosto 2006, ha statuito che il riconoscimento in favore del genitore o del familiare dell’handicappato del diritto di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti dalla legge, sia l’attualità dell’assistenza, sia la compatibilità con l’interesse comune.
Ed infatti, il diritto all’effettiva tutela dell’handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi – soprattutto per quel che riguarda il rapporto di lavoro pubblico – in un danno per la collettività.