Con la sentenza n. 22129 del 16 ottobre 2006, la Suprema Corte si è espressa su una controversia scaturita da un verbale degli ispettori dell’INPS che avevano ritenuto sussistenti i caratteri della subordinazione nella collaborazione esistente tra un’azienda ed alcuni soggetti esterni, operanti a domicilio, cui la prima forniva materiali ed attrezzature per la realizzazione di particolari manufatti in legno.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione non ha condiviso la decisione del giudice d’appello, secondo cui si era in presenza di una fattispecie di lavoro subordinato, dal momento che “l’acclarata libertà di accettare o meno ogni singola commessa esclude in radice quella ineludibile obbligatorietà della prestazione lavorativa che caratterizza ogni forma di subordinazione, anche la più attenuata (…).