La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22229 del 17 ottobre 2006, ha statuito che il collegamento tra società è fenomeno di mero fatto, che non rende il gruppo economico dotato di personalità giuridica, e non determina – ove sia esclusa la configurabilità di interposizioni fittizie (o viceversa reali, ma fiduciarie) rivolte all’artificiosa frammentazione di un rapporto sostanzialmente unitario – l’unificazione di successivi rapporti di lavoro intrattenuti da un dipendente con le diverse società appartenenti al medesimo gruppo.