La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 37409 del 13 novembre 2006 ha precisato che per non incorrere nel reato, ex art. 22 della Legge n. 286/1998, che sanziona la condotta di chi occupa alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, il datore deve prendere visione del medesimo permesso prima dell’assunzione, non essendo sufficiente, secondo il principio di buona fede, la semplice conoscenza del fatto che il lavoratore ne abbia fatto espressa richiesta agli uffici competenti.