Il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, con la sentenza del 15 settembre 2006, ha stabilito che il controllo della posta elettronica di un dipendente, ad insaputa dello stesso, non configura il reato di violazione della segretezza della corrispondenza (art. 616 c.p.) dal momento che le e-mail inviate e ricevute costituiscono corrispondenza aziendale e non personale del lavoratore, così come il computer a disposizione di quest’ultimo deve ritenersi equiparato agli altri strumenti aziendali necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Nel caso di specie, peraltro, la società coinvolta aveva adottato una precisa policy aziendale che vietava l’utilizzo “del mezzo informatico e delle trasmissioni interne ed esterne con esso effettuate per fini ed interessi non strettamente coincidenti con quelli della Società e con i compiti ai singoli dipendenti affidati”.