Con ordinanza del 22 novembre 2006, il TAR Lazio – Roma, Sez. I, ha accolto il ricorso presentato da una società di gestione dei call center nei cui confronti i servizi ispettivi del Ministero del lavoro avevano redatto un verbale di ispezione in ordine ad un presunto utilizzo del contratto di lavoro a progetto all’interno dei medesimi call center non conforme all’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2006. In sede cautelare, il Giudice amministrativo, ritenendo sussistenti nel caso di specie sia il fumus boni iuris (“in ordine ai vizi prospettanti l’erroneità delle operazioni svolte dall’amministrazione”) che il periculum in mora, ha sospeso l’efficacia del citato verbale di ispezione, ritenendo che, “a fronte dei molteplici rischi paventati dalla ricorrente ed alla luce dell’imminente (ancorché eventuale) mutamento del quadro giuridico di riferimento (secondo quanto dedotto in giudizio), appare preminente garantire il mantenimento della situazione in essere”.