Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo deve contenere la specifica indicazione dei motivi per cui l’impresa utilizzatrice intende fare ricorso alla tipologia contrattuale in questione. Nel ribadire tale principio, il Tribunale di Padova, con sentenza n. 317 del 13 ottobre 2006, ha precisato che, a tal fine, non è sufficiente la mera ripetizione delle causali collettive, in quanto queste ultime costituiscono clausole di ordine generale che richiedono di essere poi specificate in relazione al singolo contratto di fornitura, con l’indicazione della effettiva e specifica situazione aziendale che giustifica il lavoro interinale.