La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22708 del 23 ottobre 2006, ha statuito che, al fine di stabilire se una mancanza del lavoratore configuri, per la sua gravità, un’ipotesi di giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 2119 c.c., il giudice può attribuire rilevanza al “disvalore ambientale” del comportamento oggetto di addebito.
In particolare, secondo i giudici di legittimità, nell’ambito del giudizio di proporzionalità, nel bilanciamento dei contrapposti interessi e nel rispetto dei principi costituzionali e degli ulteriori standard valutativi rintracciabili nella disciplina collettiva e nella coscienza sociale, è censurabile la valutazione della condotta del lavoratore, in riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà, anche alla luce del “disvalore ambientale” che la stessa assume quando, in virtù della posizione professionale rivestita, può assurgere per altri dipendenti dell’impresa a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto dei predetti obblighi.