A seguito dell’introduzione del DPCM 18 novembre 2005, che, all’art. 5, co. 1, lett. c), dispone che “i buoni pasto (..) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18 del 30 ottobre 2006, ha chiarito che deve intendersi superata la propria risoluzione n. 153 del 15 dicembre 2004 e, pertanto, deve assumersi che “anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione agevolativa di cui all’art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir”. Conseguentemente, in tale eventualità, i “buoni pasto non concorreranno, quali compensi in natura, nei limiti dei 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale del lavoratore subordinato assunto con contratto a tempo parziale”.