Con il messaggio n. 28916 del 2 novembre 2006 l’Inps ha precisato che le domande preventive di cassa integrazione ordinaria presentate con più di 15 giorni di anticipo rispetto al verificarsi presumibile dell’evento, nonché quelle con causali per le quali non è ipotizzabile preventivamente il verificarsi dell’evento (per esempio la mancanza di commesse o di ordini), dovranno essere respinte da parte delle sedi periferiche dell’Istituto.