Con sentenza n. 21749 dell’11 ottobre 2006, la Suprema Corte ha affermato che il datore di lavoro non può contrastare lo svolgimento di un’attività politica da parte del dipendente, laddove, ovviamente, questa si esplichi al di fuori dell’orario di lavoro o comunque del servizio, né, tantomeno, sindacare nel merito le scelte fatte e l’impegno in tal senso assunto dallo stesso lavoratore. La Cassazione ha, inoltre, precisato che nel rapporto di lavoro il diritto allo svolgimento di attività politica, avente rilevanza costituzionale, non può essere escluso o limitato se non nel caso in cui sia stata prevista una specifica incompatibilità.