La Suprema Corte, è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare irrogato ad un dipendente di una compagnia di navigazione con qualifica di guardiano notturno alberghiero che, essendo utilizzato anche come cassiere ed operatore cinematografico su una nave, non aveva consegnato a quattro spettatori i biglietti, da questi pagati, occultandone la vendita. Con sentenza n. 19491 del 12 settembre 2006, la Corte, pur ritenendo il comportamento illecito ascritto al prestatore degno di sanzione disciplinare ed astrattamente idoneo ad interrompere il vicolo fiduciario, ha escluso che tale attitudine si fosse in concreto realizzata, tenuto conto che le mansioni di cassiere affidate al lavoratore, pur stabili, erano accessorie rispetto a quelle di guardiano notturno e che in trent’anni di lavoro questo non aveva ricevuto sanzioni disciplinari.