La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18711 del 30 agosto 2006, ha ribadito che – in ipotesi di superamento del periodo di comporto – le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l’infermità sia imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro in dipendenza della nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro che abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza, sancito dall’art. 2087 c.c., o di specifiche norme. La Corte ha chiarito che incombe sul lavoratore l’onere di provare il collegamento causale tra la malattia che ha determinato l’assenza ed il carattere morbigeno dell’ambiente di lavoro o delle mansioni espletate.