Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo all’istanza di interpello avanzata dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Macerata, in data 10 ottobre 2006 ha stabilito che – atteso il dettato dell’art. 47 D.Lgs. n. 276/2003 che, al comma 2, prevede testualmente: “il numero complessivo degli apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati e specializzati, o che comunque ne abbia un numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre” – ai fini del calcolo percentuale per determinare la regolare assunzione degli apprendisti pare ragionevole che il socio lavoratore della società di persone possa essere assimilato ai lavoratori dipendenti qualificati e specializzati, se e in quanto effettivamente e stabilmente inserito e occupato nello svolgimento dell’attività lavorativa aziendale e in possesso delle relative qualità e competenze professionali.