Con sentenza n. 10950 del 26 maggio 2016, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di legittimità del licenziamento disciplinare, stabilendo che il giudice di merito deve, in primo luogo accertare la sussistenza del fatto contestato; quindi, deve verificare che l’infrazione commessa sia astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa di recesso e, in caso di esito positivo di tale valutazione, deve poi prendere in esame il caso concreto anche d’ufficio, al fine di valutarne la gravità e in particolare se l’addebito contestato sia tale da ledere la fiducia circa la futura correttezza dell’adempimento della specifica prestazione contrattuale.
Nel caso di specie i Giudici di legittimità hanno rilevato l’erroneità della decisione della Corte d’Appello che aveva riconosciuto la sussistenza di una giusta causa di licenziamento (irrogato al lavoratore per prolungate violazioni dell’orario di lavoro), arrestando la propria cognizione alla verifica solo in astratto della gravità del fatto contestato ed omettendo qualsiasi valutazione del caso concreto, anziché attenersi ai principi sopra esposti.