Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 11241 del 1 giugno 2016, è intervenuto in merito al novellato art. 4, comma 1, L. 300/1970 così come modificato dall’art. 23, comma 1, D. Lgs. 151/2015, chiarendo che qualora nel corso dell’attività ispettiva, l’ispettore riscontri l’installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero in assenza di una autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente, deve impartire la prescrizione ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 758/1994, con la quale, da un lato, accerta la contravvenzione dall’altro, intima l’immediata cessazione della condotta illecita mediante la rimozione degli impianti audiovisivi.
Il Ministero ricorda, altresì, che si incorre nella violazione dell’art. 4, anche nel caso in cui le apparecchiature siano state installate ma non siano ancora funzionanti oppure qualora il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente.