Il TAR Veneto, sez. III, con sentenza n. 3213 dell’8 giugno 2006 si è pronunciato per la irrilevanza dell’apposizione del termine al contratto di lavoro del soggetto extracomunitario che richieda il rinnovo del proprio permesso di soggiorno. Secondo quanto, infatti, deciso dal Tribunale, “non vi è nessuna disposizione di carattere generale che vieti a chi è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contratto di lavoro a tempo determinato, di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per un numero indeterminato di volte, sempre che alla scadenza del permesso possa dimostrare di avere stipulato un nuovo contratto di lavoro (non importa se a tempo determinato o a tempo indeterminato)”.