Con sentenza del 25 agosto 2006, la Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha ritenuto che l’espressa e sistematica indicazione nelle buste paga del lavoratore dell’ammontare delle ferie non godute rappresenti il riconoscimento dell’altrui diritto idoneo, in base all’art. 2944 c.c., ad interrompere la prescrizione, con l’effetto che al momento della cessazione del rapporto è dovuta la corrispondente indennità sostitutiva. La Corte ha osservato che il riconoscimento dell’altrui diritto non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, non recettizio, il quale non richiede in chi lo compia una specifica intenzione ricognitiva, ma la mera consapevolezza dell’esistenza del debito e del carattere di volontarietà.