La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18144 del 10 agosto 2006, nel confermare la pronuncia della Corte di Appello, ha ribadito che la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non vincola il Giudice, atteso che la nozione di giusta causa è nozione legale ed il Giudice deve sempre verificare, stante l’inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, se quella previsione sia conforme alla definizione di giusta causa di cui all’art. 2119 c.c. e se, in ossequio ai principi generali di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia tale da legittimare il recesso, tenuto anche conto dell’elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore. Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha ritenuto che la sanzione del licenziamento non fosse proporzionata alla gravità della condotta addebitata al lavoratore – cui era stato contestato di aver colpito, durante un litigio sul luogo di lavoro, con un tubo di ferro, un altro dipendente, causandogli lesioni personali – tenuto conto che lo stesso aveva agito in uno stato di ira determinato dalle provocazioni subite e senza alcuna premeditazione, non aveva in passato commesso alcuna infrazione e che l’episodio non aveva comportato ripercussioni patrimoniali o morali per l’azienda.