Il potere datoriale di determinare il luogo della prestazione lavorativa e di trasferire il lavoratore da un’unità produttiva ad un’altra è discrezionalmente esercitabile quando sussistano ragioni tecniche, organizzative e produttive, salvo che, per disposizione di contratto collettivo o individuale, non venga stabilito con carattere vincolante per entrambe la parti che la prestazione lavorativa debba essere effettuata in un determinato luogo. Tale il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16907 del 15 luglio 2006, confermativa della pronuncia con cui la Corte di Appello di Venezia, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore sul presupposto che dal contratto individuale di lavoro emergeva l’impegno del dipendente a rendere la prestazione in un determinato luogo e l’obbligo della società di adibirlo a tale servizio.